{"id":1168,"date":"2020-06-04T08:14:04","date_gmt":"2020-06-04T08:14:04","guid":{"rendered":"https:\/\/sigmasped.it\/?p=1168"},"modified":"2025-03-25T08:14:39","modified_gmt":"2025-03-25T08:14:39","slug":"la-prova-della-cessione-intracomunitaria-tra-vecchia-e-nuova-disciplina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sigmasped.it\/en\/la-prova-della-cessione-intracomunitaria-tra-vecchia-e-nuova-disciplina\/","title":{"rendered":"La prova della cessione Intracomunitaria tra &#8220;vecchia&#8221; e &#8220;nuova&#8221; disciplina"},"content":{"rendered":"<p class=\"p_large\">Con la circolare n. 12\/E del 12 maggio 2020 l\u2019Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sui rapporti tra normativa nazionale ed unionale in merito alla documentazione da conservare al fine di dimostrare l\u2019effettivo trasferimento fisico della merce da uno Stato membro di partenza ad un diverso Stato membro di destinazione della stessa. Si tratta di uno dei presupposti fondamentali per poter emettere una fattura non imponibile IVA ai sensi dell\u2019art. 41 comma 1 del D.L. n. 331\/1993.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sigmasped.it\/news\/La_prova_della_cessione_Intracomunitariatra_vecchia_e_nuova_disciplina.html#footnote1\"><b>[1]<\/b><\/a><\/p>\n<p class=\"p_large\">In particolare, la circolare ha affermato come il \u201cnuovo\u201d regime probatorio, previsto dall\u2019art. 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282\/2011, non impedisca agli operatori di utilizzare diversi mezzi di prova, come individuati dalla prassi finora vigente.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sigmasped.it\/news\/La_prova_della_cessione_Intracomunitariatra_vecchia_e_nuova_disciplina.html#footnote2\"><b>[2]<\/b><\/a><\/p>\n<p class=\"p_large\">Si tratta di una precisazione che le associazioni di categoria e gli operatori privati attendevano dallo scorso gennaio, quando, entrando in vigore il Regolamento UE 2018\/1912, la \u201cvecchia\u201d documentazione di prassi sembrava dover essere interamente sostituita dalla disciplina unionale in materia di prova della cessione, la quale appariva decisamente pi\u00f9 gravosa (soprattutto per il cedente franco fabbrica).<\/p>\n<p class=\"p_large\">In realt\u00e0 gi\u00e0 le Note Esplicative pubblicate a dicembre 2019 dalla Commissione Europea\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sigmasped.it\/news\/La_prova_della_cessione_Intracomunitariatra_vecchia_e_nuova_disciplina.html#footnote3\"><b>[3]<\/b><\/a>, pur non essendo giuridicamente vincolanti, avevano chiarito come gli Stati membri rimanessero liberi di applicare le regole interne gi\u00e0 esistenti, eventualmente anche pi\u00f9 flessibili di quelle previste dal suddetto art. 45-bis. Dunque, la prassi affermata dall\u2019Agenzia delle Entrate in tema di prova della cessione intracomunitaria non va accantonata e continua ad essere efficace.<\/p>\n<p class=\"p_large\">Ma allora perch\u00e9 intervenire con un Regolamento apposito? Perch\u00e9 introdurre una nuova normativa, per poi ammettere l\u2019ininterrotta validit\u00e0 delle regole precedenti? La risposta va ricercata nel diverso valore probatorio esistente tra \u201cvecchia\u201d e \u201cnuova\u201d disciplina.<\/p>\n<p class=\"p_large\">La disciplina comunitaria in materia di IVA considera imponibile la generalit\u00e0 delle cessioni: ogni fattispecie prevista in deroga a questo principio generale va interpretata restrittivamente, e spetta a colui che si avvale di tale deroga provare i fatti a fondamento della propria pretesa. Nel caso di specie, quindi, spetter\u00e0 sempre al cedente (indipendentemente da chi si incarichi di curare il trasporto) dimostrare l\u2019effettivo trasferimento fisico della merce: in difetto di tale prova la cessione dovr\u00e0 essere assoggettata ad imposta.<\/p>\n<p class=\"p_large\">La Direttiva Iva, tuttavia, non fornisce indicazioni sulla documentazione ritenuta idonea a dimostrare l\u2019effettiva movimentazione della merce in caso di accertamento: spetta agli Stati membri stabilire in anticipo quali mezzi di prova il cedente dovr\u00e0 fornire a tale scopo, nel rispetto del principio di proporzionalit\u00e0 e certezza del diritto\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sigmasped.it\/news\/La_prova_della_cessione_Intracomunitariatra_vecchia_e_nuova_disciplina.html#footnote4\"><b>[4]<\/b><\/a>. Ma non tutti gli Stati membri hanno recepito in maniera uniforme la direttiva: alcuni di essi hanno adottato norme interne che stabiliscono come integrare le prove di uscita della merce, altri (come l\u2019Italia) non hanno provveduto a disciplinare in maniera specifica la materia. A colmare il vuoto normativo nel nostro ordinamento, come detto, ha provveduto in via di prassi l\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p class=\"p_large\">La conseguenza di questa difformit\u00e0 \u00e8 che, qualora la disciplina interna non sia univoca (o non venga applicata in maniera uniforme da coloro che provvedono ai controlli), spetter\u00e0 al giudice del caso concreto decidere di volta in volta se gli elementi di prova forniti dal cedente possano essere ritenuti o meno idonei.<\/p>\n<p class=\"p_large\">Ecco perch\u00e9, a livello comunitario, \u00e8 stato ritenuto opportuno introdurre (attraverso lo strumento normativo del Regolamento, immediatamente applicabile) una prova che risulti valida in ciascuno Stato membro, non discrezionale, ed in quanto tale confutabile solo in caso di dimostrazione oggettiva di mancata uscita della merce o di contraffazione dei documenti integranti tale prova.<\/p>\n<p class=\"p_large\">Il nuovo art. 45-bis prevede quindi una presunzione relativa\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sigmasped.it\/news\/La_prova_della_cessione_Intracomunitariatra_vecchia_e_nuova_disciplina.html#footnote5\"><b>[5]<\/b><\/a>\u00a0in favore del cedente che sia in grado di produrre la documentazione tassativamente individuata dalla norma: in tal caso, infatti, sar\u00e0 l\u2019autorit\u00e0 che provvede al controllo a dover dimostrare che, nei fatti, la merce in questione non ha mai abbandonato lo Stato membro di partenza (oppure che la documentazione presentata dal cedente non sia corretta o sia falsa). Nel caso in cui le amministrazioni nazionali non riuscissero a fornire tale prova, la cessione comunitaria dovr\u00e0 essere considerata effettiva e quindi non imponibile\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sigmasped.it\/news\/La_prova_della_cessione_Intracomunitariatra_vecchia_e_nuova_disciplina.html#footnote6\"><b>[6]<\/b><\/a>.<\/p>\n<p class=\"p_large\">Qualora invece il cedente non sia in grado di produrre la documentazione prevista dall\u2019art. 45-bis, potr\u00e0 comunque dimostrare che l\u2019operazione \u00e8 stata realmente portata a termine ricorrendo alla \u201cvecchia\u201d documentazione di prassi. Ovviamente, in questo caso, non trover\u00e0 spazio la presunzione relativa, ma si applicher\u00e0 il principio generale sopra richiamato che pone sul cedente l\u2019onere di provare i fatti a fondamento della pretesa non imponibilit\u00e0 della cessione.<\/p>\n<p class=\"p_large\">In definitiva, preso atto del diverso valore probatorio esistente tra la \u201cvecchia\u201d e la \u201cnuova\u201d disciplina, il cedente \u00e8 chiamato ad effettuare una attenta analisi della documentazione a propria disposizione, alla luce anche dei chiarimenti forniti dall\u2019Agenzia delle Entrate, con lo scopo di individuare l\u2019assetto probatorio che gli consenta di porsi a riparo da eventuali contestazioni successive, e quindi dal rischio di vedersi applicata l\u2019IVA su fatture di vendita emesse originariamente come non imponibili.<\/p>\n<p class=\"p_large links\"><a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/2471176\/circolare+n.+12+prova+trasporto+merci+in+cessione+intracomunitaria+rev+2....pdf\/654f6ce4-9f92-825d-a0c4-ba9b3ca845df\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Circolare Agenzia delle entrate n.12 del 12 maggio 2020<\/a><\/p>\n<p class=\"p_large links\">Per ulteriori informazioni: info@sigmasped.it &#8211; 045 8082626<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la circolare n. 12\/E del 12 maggio 2020 l\u2019Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sui rapporti tra normativa nazionale ed unionale in merito alla documentazione da conservare al fine di dimostrare l\u2019effettivo trasferimento fisico della merce da uno Stato membro di partenza ad un diverso Stato membro di destinazione della stessa. 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