{"id":1133,"date":"2021-02-01T07:58:01","date_gmt":"2021-02-01T07:58:01","guid":{"rendered":"https:\/\/sigmasped.it\/?p=1133"},"modified":"2025-03-25T07:59:45","modified_gmt":"2025-03-25T07:59:45","slug":"brexit-e-origine-preferenziale-le-faq-degli-esportatori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sigmasped.it\/en\/brexit-e-origine-preferenziale-le-faq-degli-esportatori\/","title":{"rendered":"Brexit e origine preferenziale: le FAQ degli esportatori"},"content":{"rendered":"<p>1) A seguito dell\u2019accordo TCA (Trade and Cooperation Agreement) \u00e8 automaticamente garantita l\u2019esenzione dal dazio per i prodotti che vendo nel Regno Unito?<\/p>\n<p>No, per poter beneficiare dell\u2019esenzione dal dazio i prodotti devono essere di origine preferenziale europea, sulla base delle regole previste nell\u2019accordo TCA. In caso contrario, saranno sottoposti al c.d. dazio paesi terzi previsto dal WTO.<\/p>\n<p>Inoltre rimangono in ogni caso attive per tutti i prodotti le numerose barriere non tariffarie connesse all\u2019uscita del Regno Unito dall\u2019Unione Europea e dal suo mercato unico (come ad esempio le necessarie formalit\u00e0 doganali, i maggiori controlli, i possibili ritardi di consegna, gli ulteriori obblighi di conformit\u00e0 ecc.)<\/p>\n<p>2) Come posso verificare se il mio prodotto sia di origine preferenziale UE ai sensi dell\u2019accordo TCA?<\/p>\n<p>In base all\u2019art. ORIG. 3, un prodotto pu\u00f2 definirsi di origine preferenziale di una delle parti qualora sia stato interamente ottenuto nel territorio della parte, oppure qualora in quel territorio sia stata effettuata una lavorazione c.d. sufficiente sui materiali non originari impiegati, rispettando le regole di origine previste nell\u2019allegato ORIG-2 per le voci doganali dei prodotti finiti [Regole di origine specifiche per prodotto].<\/p>\n<p>Il primo passo fondamentale \u00e8 quindi operare una corretta classificazione doganale della merce.<\/p>\n<p>Dopodich\u00e9 va individuata la relativa regola di origine e accertata l\u2019effettiva rispondenza del prodotto alle sue previsioni. In caso positivo, potr\u00e0 essere attestata l\u2019origine preferenziale del prodotto secondo le modalit\u00e0 previste dall\u2019accordo.<\/p>\n<p>3) In che modo devo attestare l\u2019origine preferenziale del mio prodotto destinato all\u2019esportazione?<\/p>\n<p>L\u2019art. ORIG. 19 disciplina l\u2019attestazione di origine dell\u2019esportatore, necessaria per garantire il trattamento tariffario preferenziale alla merce. Essa pu\u00f2 essere rilasciata sulla base di informazioni atte a dimostrare che il prodotto \u00e8 originario, comprese le informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione del prodotto. L&#8217;esportatore \u00e8 responsabile della correttezza dell&#8217;attestazione di origine e delle informazioni fornite. L\u2019attestazione di origine, il cui testo \u00e8 disponibile all\u2019ALLEGATO ORIG-4, pu\u00f2 essere apposta su fattura o su altro documento commerciale che accompagna la merce.<\/p>\n<p>4) Per poter attestare l\u2019origine devo avere un numero di registrazione alla banca dati REX?<\/p>\n<p>Gli esportatori europei che effettuano spedizioni per il Regno Unito per un importo superiore ai 6.000 \u20ac devono essere registrati alla banca dati REX per poter attestare l\u2019origine preferenziale della merce tramite dichiarazione. Per spedizioni di importo fino a 6.000 \u20ac l\u2019attestazione di origine pu\u00f2 essere resa da qualsiasi esportatore.<\/p>\n<p>Per semplificare le cose nel primo periodo successivo alla fine del periodo di transizione (visto che molte aziende ancora non hanno ottenuto il REX), l\u2019Agenzia delle Dogane ha previsto che le aziende ancora sprovviste del codice REX ed in attesa di riceverlo, possano comunque rendere la dichiarazione di origine su fattura indicando il proprio codice EORI nonch\u00e9 l&#8217;indirizzo completo dell&#8217;esportatore nel campo &#8220;luogo e data&#8221;. Il codice EORI in Italia corrisponde al codice ISO &#8220;IT&#8221; seguito dal numero di partita IVA.<\/p>\n<p>5) In che modo si ottiene l\u2019iscrizione alla banca dati REX?<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione al Sistema degli Esportatori Registrati (REX) si ottiene presentando domanda all\u2019ufficio doganale territorialmente competente, compilando l\u2019allegato 22-06 al Regolamento 2447\/2015. L\u2019ufficio delle dogane effettua un controllo formale dei requisiti e procede alla registrazione. In questo modo viene attribuito al richiedente lo status di esportatore registrato.<\/p>\n<p>Dal 25 gennaio 2021 \u00e8 disponibile anche il Portale dell\u2019Operatore per il REX, per consentire la presentazione elettronica delle richieste di registrazione alla banca dati REX, secondo le modalit\u00e0 previste dalla Circolare n. 4\/2021 emanata dall\u2019Agenzia delle Dogane e Monopoli in data 20\/01\/2021.<\/p>\n<p>Nella prima fase di l\u2019utilizzo del Portale REX \u00e8 facoltativo e alternativo alla domanda su carta.<\/p>\n<p>6) \u00c8 possibile rilasciare una dichiarazione di origine di lungo termine?<\/p>\n<p>Si, \u00e8 possibile rilasciare una dichiarazione di origine preferenziale di lungo termine per spedizioni multiple di prodotti identici nell\u2019arco del periodo specificato nella dichiarazione di origine, che non pu\u00f2 in ogni caso superare i 12 mesi. Il testo \u00e8 disponibile all\u2019ALLEGATO ORIG-4.<\/p>\n<p>7) Posso rilasciare una dichiarazione di origine preferenziale se non ho a disposizione la dichiarazione del fornitore per i componenti e materiali impiegati nel processo produttivo?<\/p>\n<p>Secondo le regole del diritto doganale unionale, un esportatore pu\u00f2 rilasciare l\u2019attestazione di origine solo sulla base delle informazioni circa il carattere originario dei materiali e dei componenti impiegati nel processo produttivo, rese dal fornitore tramite apposita dichiarazione (il cui testo \u00e8 disponibile all\u2019ALLEGATO ORIG-3).<\/p>\n<p>Tuttavia, in considerazione della tardiva adozione dell\u2019accordo TCA e delle tempistiche troppo ristrette concesse agli esportatori per procurarsi tale dichiarazione dai propri fornitori, si \u00e8 deciso di concedere loro la possibilit\u00e0 di attestare l\u2019origine preferenziale dei prodotti in base alle informazioni immediatamente disponibili, anche in assenza la dichiarazione del fornitore, che potr\u00e0 essere ottenuta in un momento successivo alla spedizione. Questa procedura si applicher\u00e0 transitoriamente fino alla fine del 2021.<\/p>\n<p>8) Per quanto tempo devo conservare le prove dell\u2019origine preferenziale dei prodotti spediti in UK?<\/p>\n<p>L\u2019art. ORIG.22 prevede che l\u2019esportatore che abbia rilasciato un&#8217;attestazione di origine debba conservare, per un minimo di quattro anni dal rilascio dell&#8217;attestazione di origine, una copia dell&#8217;attestazione di origine e di tutte le altre registrazioni che dimostrano che il prodotto \u00e8 conforme alle prescrizioni per l&#8217;acquisizione del carattere originario. Tali registrazioni possono essere conservate anche in formato elettronico.<\/p>\n<p>9) Quali sono le conseguenze nel caso di una attestazione di origine preferenziale della merce non corrispondente al vero?<\/p>\n<p>L\u2019emissione di una falsa dichiarazione di origine preferenziale su fattura comporta anzitutto il recupero dei dazi dovuti e non pagati nel paese di importazione, con eventuali sanzioni. Ci\u00f2 potrebbe incidere negativamente nel rapporto commerciale tra le parti.<\/p>\n<p>Inoltre l\u2019indicazione sul documento doganale di esportazione dell\u2019origine preferenziale falsa costituirebbe per l\u2019esportatore reato di falso in atto pubblico ai sensi dell\u2019art. 483 del codice penale.<\/p>\n<p>10) L\u2019accordo TCA si applica anche agli scambi con l\u2019Irlanda del Nord?<\/p>\n<p>No, dal 01 gennaio 2021 i rapporti UE-Irlanda del Nord sono regolati dal Protocollo sull\u2019Irlanda\/Irlanda del Nord. Ai sensi del suddetto Protocollo, gli scambi di beni tra UE ed Irlanda del Nord continueranno ad essere regolate dal diritto doganale europeo, e quindi considerati acquisti o cessioni intra-unionali, senza necessit\u00e0 di formalit\u00e0 doganali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1) A seguito dell\u2019accordo TCA (Trade and Cooperation Agreement) \u00e8 automaticamente garantita l\u2019esenzione dal dazio per i prodotti che vendo nel Regno Unito? No, per poter beneficiare dell\u2019esenzione dal dazio i prodotti devono essere di origine preferenziale europea, sulla base delle regole previste nell\u2019accordo TCA. 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