{"id":1114,"date":"2022-01-11T16:16:45","date_gmt":"2022-01-11T16:16:45","guid":{"rendered":"https:\/\/sigmasped.it\/?p=1114"},"modified":"2025-03-24T16:18:31","modified_gmt":"2025-03-24T16:18:31","slug":"brexit-ed-exportcambia-lattestazione-di-origine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sigmasped.it\/en\/brexit-ed-exportcambia-lattestazione-di-origine\/","title":{"rendered":"Brexit ed export::cambia l\u2019attestazione di origine?"},"content":{"rendered":"<p class=\"p_large\">Il tema dell\u2019origine preferenziale rappresenta uno degli aspetti pi\u00f9 delicati legati all\u2019operativit\u00e0 dell\u2019Accordo TCA siglato tra Regno Unito ed Unione Europea. Si tratta infatti di una prerogativa essenziale per permettere alle merci oggetto di scambio tra le parti di non essere assoggettate al dazio all\u2019importazione.<\/p>\n<p class=\"p_large\">Essa implica prima di tutto il controllo del\u00a0<b>rispetto delle regole di origine preferenziale<\/b>\u00a0da parte dell\u2019esportatore: solo i prodotti in grado di rispondere ai requisiti previsti potranno godere del beneficio daziario.<\/p>\n<p class=\"p_large\">Ma altrettanto importante \u00e8 rispettare le prescrizioni relative alla\u00a0<b>prova dell\u2019origine preferenziale<\/b>. In particolare, una delle modalit\u00e0 previste dall\u2019Accordo \u00e8 l\u2019<i>autocertificazione dell\u2019esportatore<\/i>, mediante attestazione di origine da inserire in fattura o su altro documento destinato ad accompagnare la merce (vedi art. 56 e Allegato 7 del TCA ratificato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell\u2019Unione Europea in data 30.04.21).<\/p>\n<p class=\"p_large\">A questo proposito va ricordato che, a far data dal 01 gennaio 2022, \u00e8 venuta meno l\u2019agevolazione che per tutto il 2021 ha consentito agli esportatori di non dover preventivamente acquisire le c.d.\u00a0<b>dichiarazioni dei fornitori<\/b>\u00a0a supporto delle proprie dichiarazioni di origine preferenziale. Di conseguenza, essi devono ora essere in grado di dare prova del carattere preferenziale dichiarato anche con riferimento alle spedizioni effettuate nel 2021, pena il rischio di subire pesanti sanzioni in caso di controlli (che l\u2019autorit\u00e0 pu\u00f2 senz\u2019altro eseguire anche su operazioni gi\u00e0 concluse).<\/p>\n<p class=\"p_large\">Altra agevolazione destinata a venir meno \u00e8 quella che ha consentito agli esportatori non ancora provvisti dell\u2019<b>iscrizione al sistema REX<\/b>\u00a0(esportatore registrato) e nell\u2019attesa di ottenerla, di riportare nella dichiarazione di origine preferenziale il proprio codice EORI anzich\u00e9 il codice REX. Diviene pertanto essenziale per le imprese esportatrici attivarsi per richiedere la registrazione al pi\u00f9 presto, per non rischiare che i propri prodotti possano essere assoggettati al dazio al momento dell\u2019importazione nel Regno Unito [si ricorda che per le esportazioni di valore non superiore a 6.000 euro l\u2019attestazione di origine pu\u00f2 essere apportata da qualsiasi esportatore, anche sprovvisto del REX].<\/p>\n<p class=\"p_large\">Un\u2019ultima segnalazione va fatta con riferimento ad una comunicazione che nelle scorse settimane il governo inglese ha trasmesso ai propri operatori economici, relativamente alla indicazione dell\u2019origine della merce nelle dichiarazioni doganali di importazione. L\u2019HMRC ha infatti precisato che dal 01 gennaio 2022 non risulta pi\u00f9 possibile inserire nella dichiarazione import la generica dicitura \u201cEU\u201d, ma va necessariamente indicato per ogni articolo l\u2019effettivo Paese di produzione\/fabbricazione (in altre parole il\u00a0<i>made in<\/i>\u00a0&#8211; ad esempio IT, FR, DE ecc.), anche per finalit\u00e0 statistiche. Pertanto gli operatori inglesi avrebbero dovuto esortare la propria controparte europea a riportare questo ulteriore dato nella documentazione commerciale relativa all\u2019esportazione.<\/p>\n<p class=\"p_large\">Ci\u00f2 che sta invece accadendo in questi giorni \u00e8 che viene richiesto agli esportatori di modificare la dichiarazione di origine preferenziale, riportando ad esempio \u201cItalia\u201d anzich\u00e9 \u201cUnione Europea\u201d nell\u2019attestazione su fattura. Questa richiesta, frutto probabilmente di una errata interpretazione della comunicazione effettuata dal governo inglese, non pu\u00f2 tuttavia trovare legittimo accoglimento: \u00e8 l\u2019Unione Europea in quanto tale ad aver concluso l\u2019accordo sull\u2019origine preferenziale con il Regno Unito (rientrando tale attivit\u00e0 nel novero delle sue competenze esclusive). Come precisa anche L\u2019Allegato 7 all\u2019Accordo TCA, pu\u00f2 essere indicato solo \u201cRegno Unito\u201d o \u201cUnione\u201d nel testo della dichiarazione: qualsiasi emendamento unilaterale alla regola si porrebbe contro il diritto dei trattati.<\/p>\n<p class=\"p_large\">Per accogliere le istanze dei clienti inglesi \u00e8 consigliabile quindi inserire, con dicitura separata, l\u2019indicazione della \u201ccountry of origin\u201d (Stato Membro di produzione\/fabbricazione).<\/p>\n<p class=\"p_large\"><i>Ad esempio:<\/i><\/p>\n<p class=\"p_large\"><i>articolo ABC \u2013 country of origin FR<\/i><\/p>\n<p class=\"p_large\"><i>articolo XYZ \u2013 country of origin DE<\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il tema dell\u2019origine preferenziale rappresenta uno degli aspetti pi\u00f9 delicati legati all\u2019operativit\u00e0 dell\u2019Accordo TCA siglato tra Regno Unito ed Unione Europea. 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