{"id":1069,"date":"2024-06-07T15:55:33","date_gmt":"2024-06-07T15:55:33","guid":{"rendered":"https:\/\/sigmasped.it\/?p=1069"},"modified":"2025-03-24T15:59:06","modified_gmt":"2025-03-24T15:59:06","slug":"cbam-i-mezzi-sono-adeguati-al-fine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sigmasped.it\/en\/cbam-i-mezzi-sono-adeguati-al-fine\/","title":{"rendered":"CBAM: i mezzi sono adeguati al fine?"},"content":{"rendered":"<p class=\"p_large\">Ormai sono passati pi\u00f9 di otto mesi dall\u2019entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023\/956 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha introdotto un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).<\/p>\n<p class=\"p_large\">La normativa in questione \u00e8 espressione della politica ambientale dell\u2019Unione Europea e del suo fermo impegno a ridurre del 55% le quote di emissione di gas ad effetto serra (GHG) rispetto ai livelli degli anni \u201990, con l\u2019obiettivo ultimo di raggiungere la neutralit\u00e0 climatica entro il 2050.<\/p>\n<p class=\"p_large\">Se il fine \u00e8 pi\u00f9 che condivisibile (la gestione dell\u2019emergenza climatica \u00e8 una questione indifferibile \u2013 ne va della vitalit\u00e0 del nostro pianeta), leggendo e rileggendo il regolamento di esecuzione (UE) 2023\/1773 della Commissione, i dubbi sull\u2019adeguatezza del sistema architettato dall\u2019Unione Europea sono sempre pi\u00f9 insistenti. Soprattutto man mano che ci si avvicina il 31 luglio 2024, data ultima (salvo cambi di rotta) per utilizzare i\u00a0<i>valori di default<\/i>\u00a0ai fini del calcolo delle emissioni di CO\u2082 degli impianti produttivi coinvolti.<\/p>\n<p class=\"p_large\">L\u2019intero sistema, che a pieno regime comporter\u00e0 il pagamento di certificati incorporanti una sorta di \u201cdiritto ad inquinare\u201d, poggia su una responsabilizzazione (accompagnata da relativa sanzione) delle aziende importatrici unionali in ordine alla dichiarazione di una serie di informazioni dettagliate e specifiche riguardanti gli impianti di produzione, la loro localizzazione, i percorsi produttivi adottati, le fonti dell\u2019energia elettrica impiegata e in ultima il calcolo della CO\u2082 rilasciata in atmosfera per produrre la merce soggetta a CBAM oggetto dell\u2019importazione. Possono essere comprese anche per realizzare i c.d.\u00a0<i>precursori<\/i>, quando coinvolti nel ciclo produttivo di merci complesse (con la necessit\u00e0 di risalire la supply chain per ottenere tutti i dati necessari)<\/p>\n<p class=\"p_large\">\u00c8 evidente la difficolt\u00e0 di qualsiasi operatore economico (a maggior ragione delle piccole imprese, coinvolte anch\u2019esse nel meccanismo data la franchigia estremamente ridotta di soli 150 \u20ac a spedizione dei beni in scope per non ricadere nell\u2019applicazione del regolamento) a ottenere questi dati dal proprio fornitore extra-UE. Fornitore che non ha nessun obbligo specifico di condividerli e che non \u00e8 passibile di sanzione per questioni di territorialit\u00e0 (fatta salva l\u2019eventuale sanzione \u201ccontrattuale\u201d, che \u00e8 strettamente legata alla forza commerciale della parte che la impone).<\/p>\n<p class=\"p_large\">Difficolt\u00e0 che diventa quasi insormontabile quando la controparte contrattuale non \u00e8 un produttore ma un trader, il quale non avr\u00e0 nessun interesse a rivelare l\u2019identit\u00e0 del proprio contatto.<\/p>\n<p class=\"p_large\">Tra l\u2019altro la formulazione stessa del regolamento di esecuzione appare estremamente complessa e frammentata, con continui rinvii ai diversi paragrafi ed allegati che lo compongono. I criteri utilizzati per il monitoraggio, e le formule suggerite per il calcolo delle emissioni presuppongono una specifica competenza tecnica e settoriale.<\/p>\n<p class=\"p_large\">Vero \u00e8 che la Commissione ha messo a disposizione degli operatori numerosi strumenti per approfondire la materia: guide, FAQ e videocorsi, oltre ad un template in Excel in favore dei gestori degli impianti produttivi.<\/p>\n<p class=\"p_large\">Ma il template non sembra essere agevolmente utilizzabile, e quanti gestori di impianto saranno disposti a studiare una\u00a0<i>\u201cGuidance document on CBAM implementation for installation operators outside the EU\u201d\u00a0<\/i>di oltre 200 pagine in assenza di una qualsiasi responsabilit\u00e0 per quanto poi dichiareranno ai propri clienti europei? Quali accetteranno di conservare per almeno quattro anni i registri contenenti tutti i dati e i documenti giustificativi ai fini della determinazione delle emissioni, per metterli a disposizione del dichiarante su richiesta? Quale tutela contrattuale sar\u00e0 necessaria per assicurarsi la collaborazione dei produttori extra-unionali?<\/p>\n<p class=\"p_large\">L\u2019impressione alla luce di queste considerazioni e guardando anche alla architettura del meccanismo definitivo, alla proiezione dei prezzi che verranno imposti per l\u2019acquisto dei certificati CBAM, all\u2019entit\u00e0 delle sanzioni ma soprattutto alla difficolt\u00e0 pratica dell\u2019implementazione del sistema cos\u00ec per come \u00e8 disegnato, \u00e8 che pi\u00f9 che l\u2019ambiente ne usciranno giovate le casse dell\u2019Unione Europea, con buona pace delle aziende importatrici unionali, dei consumatori sui quali verranno riversati i maggiori costi e soprattutto della salute del nostro pianeta.<\/p>\n<p class=\"p_large\">Ma non \u00e8 detta l\u2019ultima parola: le elezioni europee sono imminenti e dai risultati delle votazioni dipender\u00e0 anche il futuro della politica ambientale unionale. Ai posteri l\u2019ardua sentenza\u2026<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"p_large\">Giulia Cicheri<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ormai sono passati pi\u00f9 di otto mesi dall\u2019entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023\/956 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha introdotto un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). 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