Lo scorso 18 Novembre è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2351 della Commissione, che ha istituito una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati elementi di lega ferrosa.
Le ferroleghe sono importanti per la produzione dell'acciaio e contribuiscono a migliorarne forza, durezza e resistenza alla corrosione. Esse sono fondamentali nei settori edile, automobilistico, aerospaziale o militare, ad esempio per migliorare la qualità e le prestazioni dell'acciaio in settori in cui sono essenziali prestazioni e durabilità elevate.
Negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo delle importazioni nell’Unione Europea dei prodotti interessati dalla misura (+17% in termini assoluti tra il 2019 e il 2024, facendo scendere la quota di mercato dei produttori dell'UE dal 38% al 24%), come conseguenza di una serie di circostanze impreviste che hanno provocato degli squilibri nel commercio internazionale di queste materie prime. In particolare si è determinata una sovracapacità produttiva a livello globale di ferroleghe, che ha portato ad un ribasso generalizzato dei prezzi. I produttori mondiali si trovano perciò a dover far fronte ad un eccesso di offerta, che cercano di scaricare sui mercati in cui possono ottenere prezzi più elevati: l’Unione Europea, a motivo delle sue dimensioni e dei suoi livelli di prezzo, è diventata una destinazione attraente nella quale riversare questo surplus. L’effetto è stato aggravato da pratiche restrittive e misure di difesa commerciale attuate nei paesi terzi, tali da provocare il rischio di un dirottamento di ingenti quantitativi di materiale verso il mercato dell’Unione.
La decisione di istituire misure definitive fa seguito ad un'inchiesta di salvaguardia avviata nel dicembre 2024, su impulso di Francia, Polonia e Slovacchia, con il sostegno della Spagna. All’esito dell’indagine la Commissione ha concluso che i produttori di ferroleghe dell’Unione subiscono un grave pregiudizio a causa dell’aumento delle importazioni e che è nell’interesse dell’Unione adottare una misura di salvaguardia appropriata, per evitare un ulteriore peggioramento della situazione e proteggere l’industria delle ferroleghe dell’UE, che impiega circa 1.800 persone.
Le misure definitive consistono in contingenti tariffari specifici per paese (QTR), distinti per tipologia di prodotto (ferromanganese, ferrosilicio, ferro-silico-magnesio, ferro-silico-manganese). Essi fissano il limite del volume delle importazioni per le quali è consentito l’ingresso nell’UE senza applicazione della misura di salvaguardia. Le importazioni che superano tali volumi contingentali possono entrare in franchigia dal maggior dazio solo se il loro prezzo supera la soglia stabilita dall’Allegato II. Per le importazioni il cui prezzo è inferiore alla soglia stabilita, il dazio variabile applicabile è equivalente alla differenza tra il prezzo netto franco frontiera dell'Unione e la soglia di prezzo stabilita per ciascun tipo di prodotto.
Sebbene si applichino indiscriminatamente a tutti i paesi terzi, comprese la Norvegia e l'Islanda, che fanno parte del SEE, le misure di salvaguardia sono state attentamente concepite per ridurre al minimo l'impatto sulla catena del valore europea, tenendo conto anche dei costi futuri per garantire la conformità al sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione (“EU ETS”). Verranno condotte consultazioni trimestrali con la Norvegia e l'Islanda e saranno esaminate attentamente le conseguenze provocate dall’applicazione della misura. Tale approccio mira a rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento europee, a far riacquistare competitività ai produttori dell’Unione ed al contempo creare il minor impatto possibile sul rapporto con gli Stati EFTA-SEE. La Commissione, a questo proposito, ha garantito che le misure imposte sono compatibili con gli impegni assunti dall'UE nell'ambito degli accordi commerciali bilaterali o regionali esistenti con i paesi terzi.
Regole particolari sono previste nel caso in cui la misura di salvaguardia si combini con un dazio antidumping, per evitare l’istituzione di “doppie misure correttive”. Inoltre, in osservanza degli obblighi internazionali dell’Unione, è prevista l’esclusione di alcuni Paesi dall’ambito di applicazione della misura (ad esempio Kenya e Ucraina, mentre disposizioni specifiche sono stabilite per l’Algeria e per i paesi in via di sviluppo membri dell’OMC).
Le misure rimarranno in vigore per una durata di tre anni, divisa in periodi trimestrali, con scadenza il 17 novembre 2028. Al termine di ciascun trimestre, i saldi non utilizzati dei contingenti tariffari non saranno trasferiti al trimestre successivo.
Da un punto di vista operativo, ricordiamo che le richieste di prelievo dai contingenti tariffari UE vengono gestite in maniera automatizzata attraverso il sistema informatico “QUOTA” (secondo il principio “primo arrivato, primo servito”). Inoltre, con avviso del 28 marzo 2024, l’Agenzia delle dogane e Monopoli ha previsto una nuova modalità operativa nell’ambito della procedura di assegnazione delle quote di contingente tariffario da parte della Commissione UE: per gli operatori economici che ne faranno richiesta attraverso la dichiarazione doganale, è prevista la facoltà di decidere se procedere all’importazione dell’intera quantità, parte di essa o rinunciare all’importazione (senza procedere al preventivo deposito della garanzia sugli eventuali maggiori diritti da riscuotere). È previsto in questo caso l’inserimento nella dichiarazione doganale del codice certificato “68YY”, per dichiarare di non richiedere lo svincolo automatico delle merci.
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Giulia Cicheri