Stop Intrastat cessioni verso San Marino

Attualmente la presentazione dei modelli Intrastat in relazione agli scambi con San Marino è obbligatoria solo con riferimento alle vendite, per la sola parte fiscale e soltanto per quei soggetti che effettuano anche cessioni intracomunitarie. Per gli acquisti da San Marino, invece, non sono previsti obblighi di presentazione.

L’avvio della fatturazione elettronica negli scambi con San Marino (prevista dall’art. 12 del c.d. Decreto crescita, Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. n.58/2019) ha avuto tra le principali conseguenze quella di comportare il venir meno dell’obbligo di presentare gli elenchi intrastat vendite, anche nel caso in cui il soggetto obbligato emetta fattura in formato cartaceo.

Il suddetto obbligo è decaduto a partire dal 10 ottobre 2021, data a partire dalla quale è cessata l’efficacia delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro delle Finanze del 24 dicembre 1993 per effetto dell’entrata in vigore del Decreto 21 giugno 2021 del Ministero dell’Economia e Finanze, recante Disciplina agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

Con Avviso datato 16/12/2021 l’Agenzia delle Dogane ha confermato che non è più necessario presentare l’Intrastat cessioni verso San Marino.

Importante tenere presente che dal 01/07/2022 diventerà obbligatorio emettere le fatture verso San Marino esclusivamente in formato elettronico, salvo specifiche deroghe. Con l’emissione della fattura elettronica sarà escluso l’obbligo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).

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2022: revisione Sistema Armonizzato e Nomenclatura Combinata

Dal 01 Gennaio 2022 entrerà in vigore il regolamento (UE) n. 2021/1832, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 ottobre, che modificherà l’Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica e alla TARIC.

Tale regolamento aggiorna i codici di Nomenclatura Combinata (NC), ovvero i codici a 8 cifre utilizzati nelle operazioni di esportazione e nella compilazione degli elenchi Intrastat.

Per rendere più agevole l’identificazione delle novità apportate, sono stati inseriti accanto ai codici oggetto di modifica:

– una stella, per i codici di nuova introduzione (594 in totale)

– un quadrato, per i codici già presenti ma comprendenti prodotti differenti rispetto alla codifica dell’anno precedente (175 in totale)

Le numerose novità introdotte sono dovute al fatto che il nuovo regolamento si inserisce nel quadro di riesame del Sistema Armonizzato (HS), un sistema di codificazione delle merci (corrispondente alle prime 6 cifre della NC) applicato al 98% degli scambi mondiali e il cui restyling è previsto con cadenza settennale (la prossima nel 2022).

L’aggiornamento dei codici HS (351 emendamenti in totale) tiene conto del progresso tecnologico, dei mutamenti nel commercio internazionale e anche dei recenti adeguamenti normativi in tema di dual use.

Così, ad esempio, viene assegnata una codifica specifica alle sigarette elettroniche, ai droni, alle stampanti 3D e agli smartphone. Disposizioni specifiche sono previste in tema di rifiuti elettrici ed elettronici, e diverse novità sono state introdotte anche per i prodotti impiegati in ambito medico e farmaceutico.

La giusta classificazione delle merci è il primo essenziale passo per una corretta applicazione della normativa doganale e fiscale: Sigma Srl affianca le aziende con i propri servizi di consulenza e formazione in materia.

Regole di origine PEM rivedute: una opportunità per le imprese

Dal 1° Settembre sono applicabili le c.d. “Regole Transitorie PEM”, ossia un insieme di regole di origine alternative a quelle già in vigore tra i Paesi aderenti alla Convenzione regionale sulle norme di origine Paneuromediterranee.

Tali regole hanno natura transitoria e si applicano su base bilaterale ai rapporti commerciali tra Ue e Albania, Isole Faroe, Georgia, Islanda, Giordania, Palestina, Norvegia, Svizzera e sono parte di un più ampio processo di revisione della Convenzione PEM. Lo scopo è quello di incentivare e semplificare ulteriormente gli scambi tra i Paesi dell’area geografica interessata, promuovendo lo sviluppo economico e la creazione di supply chain integrate, sfruttando la possibilità di una riduzione o esenzione dai dazi.

È bene sottolineare che l’applicazione delle nuove regole non è un obbligo ma una opportunità per le imprese, che sono chiamate ad effettuare una attenta analisi dei possibili benefici per valutare se richiedere un trattamento preferenziale sulla base di tali norme riviste, o se continuare ad applicare le attuali regole della Convenzione PEM. La scelta di applicare le regole di origine transitorie comporta che esportatore ed importatore rispettino entrambi, nei propri territori, le condizioni per l’utilizzo delle norme alternative alla Convenzione PEM, comprese le previsioni in tema di prova dell’origine preferenziale.

Di seguito riportiamo in sintesi le principali novità:

1) norme di origine più moderne, semplificate e flessibili (ad esempio in tema di cumulo, separazione contabile, valore aggiunto locale ecc.)

2) eliminazione del principio generale del “no duty drawback”, con la possibilità di ottenere la restituzione dei dazi versati per la maggior parte dei materiali non originari importati, utilizzati nella fabbricazione di prodotti successivamente esportati

3) aumento della percentuale di tolleranza riferita ai materiali non originari dal 10 al 15%

4) eliminazione del certificato EUR.MED, con la possibilità di dimostrare l’origine preferenziale attraverso un certificato EUR 1 o una dichiarazione di origine rilasciata su fattura. È anche ammessa la possibilità per le parti contraenti di sostituire i certificati di origine con attestati di origine da parte di esportatori registrati (c.d. sistema REX) e di rilasciare e/o presentare prove di origine in formato elettronico. Il periodo di validità delle prove di origine passa da 4 a 6 mesi.

A livello nazionale è intervenuta sul tema l’ADM, introducendo in TARIC due nuovi codici da utilizzare quando le prove di origine sono rilasciate ai sensi delle regole di origine transitorie. Anche le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni dei fornitori dovranno essere opportunamente aggiornate (vedi Avviso allegato).

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Le prove di uscita della merce nella cessione all’esportazione

Ai fini della non imponibilità IVA di una cessione all’esportazione ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 633/1972, un presupposto fondamentale è costituito dalla prova di uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione Europea.

Normalmente questa prova è data dal messaggio telematico “risultati di uscita” che l’ufficio doganale di uscita invia alla dogana di esportazione (ossia quella che ha emesso il Documento di Accompagnamento delle Esportazioni – DAE) una volta concluse le formalità relative al trasferimento della merce al di fuori dai confini unionali. Non basta quindi la sola emissione del documento doganale per assicurare al venditore che all’operazione non venga applicata l’IVA, ma è necessario interrogare il sistema informatico (Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)), digitare gli estremi dell’MRN – Movement Reference Number e verificare l’appuramento dell’operazione.

Può tuttavia accadere che sia necessario ricorrere ad altri strumenti per provare l’effettiva uscita delle merci, qualora ciò non risulti dalla interrogazione del sistema informatico. In questi casi entra in gioco il sistema delle prove alternative di uscita delle merci (Articolo 335 – Regolamento UE di esecuzione n. 2447/2015).

In particolare tale sistema viene attivato allorquando, trascorsi 90 giorni dallo svincolo delle merci, l’ufficio di partenza non abbia ancora ricevuto il messaggio “risultati di uscita”, configurandosi in questo caso una “esportazione scaduta”. Questa circostanza può verificarsi per diverse ragioni, del tutto indipendenti dalla correttezza e completezza della compilazione del DAE da parte dell’esportatore o del suo rappresentante in dogana.

A norma dell’art. 335 del Regolamento UE di esecuzione n. 2447/2015 la prova dell’effettiva uscita della merce da parte dell’esportatore può essere fornita mediante uno dei seguenti documenti o mediante una combinazione degli stessi:

1) una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale dell’Unione;

2) la prova del pagamento;

3) la fattura;

4) la bolla di consegna;

5) un documento firmato o autenticato dall’operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale dell’Unione;

6) un documento trattato dall’autorità doganale di uno Stato membro o di un paese terzo, in conformità delle norme e delle procedure applicabili in tale Stato o paese;

7) le scritture degli operatori economici relative alle merci fornite a navi, aeromobili o impianti offshore

L’istanza per la chiusura amministrativa dell’operazione va presentata alla dogana competente tramite PEC.

La presentazione tempestiva delle prove alternative (su iniziativa del cedente o a seguito di procedura di ricerca attivata dalla dogana) è un adempimento fondamentale che il venditore deve aver cura di adempiere nel proprio interesse, indipendentemente dal termine di resa Incoterms ® impiegato.

Qualora infatti, dopo 150 giorni dallo svincolo delle merci per l’esportazione e pur essendo stata attivata la procedura di ricerca, non sia stata acquisita la prova di uscita della merce dal territorio unionale, la dogana di partenza può procedere all’annullamento della dichiarazione di esportazione, con quel che ne consegue sotto il profilo fiscale (applicazione dell’IVA più sanzioni).

Brexit e origine preferenziale: le FAQ degli esportatori

1) A seguito dell’accordo TCA (Trade and Cooperation Agreement) è automaticamente garantita l’esenzione dal dazio per i prodotti che vendo nel Regno Unito?

No, per poter beneficiare dell’esenzione dal dazio i prodotti devono essere di origine preferenziale europea, sulla base delle regole previste nell’accordo TCA. In caso contrario, saranno sottoposti al c.d. dazio paesi terzi previsto dal WTO.

Inoltre rimangono in ogni caso attive per tutti i prodotti le numerose barriere non tariffarie connesse all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea e dal suo mercato unico (come ad esempio le necessarie formalità doganali, i maggiori controlli, i possibili ritardi di consegna, gli ulteriori obblighi di conformità ecc.)

2) Come posso verificare se il mio prodotto sia di origine preferenziale UE ai sensi dell’accordo TCA?

In base all’art. ORIG. 3, un prodotto può definirsi di origine preferenziale di una delle parti qualora sia stato interamente ottenuto nel territorio della parte, oppure qualora in quel territorio sia stata effettuata una lavorazione c.d. sufficiente sui materiali non originari impiegati, rispettando le regole di origine previste nell’allegato ORIG-2 per le voci doganali dei prodotti finiti [Regole di origine specifiche per prodotto].

Il primo passo fondamentale è quindi operare una corretta classificazione doganale della merce.

Dopodiché va individuata la relativa regola di origine e accertata l’effettiva rispondenza del prodotto alle sue previsioni. In caso positivo, potrà essere attestata l’origine preferenziale del prodotto secondo le modalità previste dall’accordo.

3) In che modo devo attestare l’origine preferenziale del mio prodotto destinato all’esportazione?

L’art. ORIG. 19 disciplina l’attestazione di origine dell’esportatore, necessaria per garantire il trattamento tariffario preferenziale alla merce. Essa può essere rilasciata sulla base di informazioni atte a dimostrare che il prodotto è originario, comprese le informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione del prodotto. L’esportatore è responsabile della correttezza dell’attestazione di origine e delle informazioni fornite. L’attestazione di origine, il cui testo è disponibile all’ALLEGATO ORIG-4, può essere apposta su fattura o su altro documento commerciale che accompagna la merce.

4) Per poter attestare l’origine devo avere un numero di registrazione alla banca dati REX?

Gli esportatori europei che effettuano spedizioni per il Regno Unito per un importo superiore ai 6.000 € devono essere registrati alla banca dati REX per poter attestare l’origine preferenziale della merce tramite dichiarazione. Per spedizioni di importo fino a 6.000 € l’attestazione di origine può essere resa da qualsiasi esportatore.

Per semplificare le cose nel primo periodo successivo alla fine del periodo di transizione (visto che molte aziende ancora non hanno ottenuto il REX), l’Agenzia delle Dogane ha previsto che le aziende ancora sprovviste del codice REX ed in attesa di riceverlo, possano comunque rendere la dichiarazione di origine su fattura indicando il proprio codice EORI nonché l’indirizzo completo dell’esportatore nel campo “luogo e data”. Il codice EORI in Italia corrisponde al codice ISO “IT” seguito dal numero di partita IVA.

5) In che modo si ottiene l’iscrizione alla banca dati REX?

L’iscrizione al Sistema degli Esportatori Registrati (REX) si ottiene presentando domanda all’ufficio doganale territorialmente competente, compilando l’allegato 22-06 al Regolamento 2447/2015. L’ufficio delle dogane effettua un controllo formale dei requisiti e procede alla registrazione. In questo modo viene attribuito al richiedente lo status di esportatore registrato.

Dal 25 gennaio 2021 è disponibile anche il Portale dell’Operatore per il REX, per consentire la presentazione elettronica delle richieste di registrazione alla banca dati REX, secondo le modalità previste dalla Circolare n. 4/2021 emanata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli in data 20/01/2021.

Nella prima fase di l’utilizzo del Portale REX è facoltativo e alternativo alla domanda su carta.

6) È possibile rilasciare una dichiarazione di origine di lungo termine?

Si, è possibile rilasciare una dichiarazione di origine preferenziale di lungo termine per spedizioni multiple di prodotti identici nell’arco del periodo specificato nella dichiarazione di origine, che non può in ogni caso superare i 12 mesi. Il testo è disponibile all’ALLEGATO ORIG-4.

7) Posso rilasciare una dichiarazione di origine preferenziale se non ho a disposizione la dichiarazione del fornitore per i componenti e materiali impiegati nel processo produttivo?

Secondo le regole del diritto doganale unionale, un esportatore può rilasciare l’attestazione di origine solo sulla base delle informazioni circa il carattere originario dei materiali e dei componenti impiegati nel processo produttivo, rese dal fornitore tramite apposita dichiarazione (il cui testo è disponibile all’ALLEGATO ORIG-3).

Tuttavia, in considerazione della tardiva adozione dell’accordo TCA e delle tempistiche troppo ristrette concesse agli esportatori per procurarsi tale dichiarazione dai propri fornitori, si è deciso di concedere loro la possibilità di attestare l’origine preferenziale dei prodotti in base alle informazioni immediatamente disponibili, anche in assenza la dichiarazione del fornitore, che potrà essere ottenuta in un momento successivo alla spedizione. Questa procedura si applicherà transitoriamente fino alla fine del 2021.

8) Per quanto tempo devo conservare le prove dell’origine preferenziale dei prodotti spediti in UK?

L’art. ORIG.22 prevede che l’esportatore che abbia rilasciato un’attestazione di origine debba conservare, per un minimo di quattro anni dal rilascio dell’attestazione di origine, una copia dell’attestazione di origine e di tutte le altre registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l’acquisizione del carattere originario. Tali registrazioni possono essere conservate anche in formato elettronico.

9) Quali sono le conseguenze nel caso di una attestazione di origine preferenziale della merce non corrispondente al vero?

L’emissione di una falsa dichiarazione di origine preferenziale su fattura comporta anzitutto il recupero dei dazi dovuti e non pagati nel paese di importazione, con eventuali sanzioni. Ciò potrebbe incidere negativamente nel rapporto commerciale tra le parti.

Inoltre l’indicazione sul documento doganale di esportazione dell’origine preferenziale falsa costituirebbe per l’esportatore reato di falso in atto pubblico ai sensi dell’art. 483 del codice penale.

10) L’accordo TCA si applica anche agli scambi con l’Irlanda del Nord?

No, dal 01 gennaio 2021 i rapporti UE-Irlanda del Nord sono regolati dal Protocollo sull’Irlanda/Irlanda del Nord. Ai sensi del suddetto Protocollo, gli scambi di beni tra UE ed Irlanda del Nord continueranno ad essere regolate dal diritto doganale europeo, e quindi considerati acquisti o cessioni intra-unionali, senza necessità di formalità doganali.

Fine del periodo transitorio: principali implicazioni per gli operatori UE

Il 31 dicembre 2020 si chiuderà il periodo transitorio, e con esso l’applicazione della normativa doganale e fiscale UE alla Gran Bretagna.

Quali conseguenze ne deriveranno per gli operatori economici europei, in particolare per gli esportatori?

Il documento in allegato può essere un punto di partenza per rispondere a questo quesito, riassumendo gli elementi principali ai quali le imprese europee dovranno prestare attenzione per poter commerciare in modo consapevole con il Regno Unito a partire dal prossimo 1° gennaio.

Per approfondimenti, scrivere a [email protected]