1) A seguito dell’accordo TCA (Trade and Cooperation Agreement) è automaticamente garantita l’esenzione dal dazio per i prodotti che vendo nel Regno Unito?
No, per poter beneficiare dell’esenzione dal dazio i prodotti devono essere di origine preferenziale europea, sulla base delle regole previste nell’accordo TCA. In caso contrario, saranno sottoposti al c.d. dazio paesi terzi previsto dal WTO.
Inoltre rimangono in ogni caso attive per tutti i prodotti le numerose barriere non tariffarie connesse all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea e dal suo mercato unico (come ad esempio le necessarie formalità doganali, i maggiori controlli, i possibili ritardi di consegna, gli ulteriori obblighi di conformità ecc.)
2) Come posso verificare se il mio prodotto sia di origine preferenziale UE ai sensi dell’accordo TCA?
In base all’art. ORIG. 3, un prodotto può definirsi di origine preferenziale di una delle parti qualora sia stato interamente ottenuto nel territorio della parte, oppure qualora in quel territorio sia stata effettuata una lavorazione c.d. sufficiente sui materiali non originari impiegati, rispettando le regole di origine previste nell’allegato ORIG-2 per le voci doganali dei prodotti finiti [Regole di origine specifiche per prodotto].
Il primo passo fondamentale è quindi operare una corretta classificazione doganale della merce.
Dopodiché va individuata la relativa regola di origine e accertata l’effettiva rispondenza del prodotto alle sue previsioni. In caso positivo, potrà essere attestata l’origine preferenziale del prodotto secondo le modalità previste dall’accordo.
3) In che modo devo attestare l’origine preferenziale del mio prodotto destinato all’esportazione?
L’art. ORIG. 19 disciplina l’attestazione di origine dell’esportatore, necessaria per garantire il trattamento tariffario preferenziale alla merce. Essa può essere rilasciata sulla base di informazioni atte a dimostrare che il prodotto è originario, comprese le informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione del prodotto. L’esportatore è responsabile della correttezza dell’attestazione di origine e delle informazioni fornite. L’attestazione di origine, il cui testo è disponibile all’ALLEGATO ORIG-4, può essere apposta su fattura o su altro documento commerciale che accompagna la merce.
4) Per poter attestare l’origine devo avere un numero di registrazione alla banca dati REX?
Gli esportatori europei che effettuano spedizioni per il Regno Unito per un importo superiore ai 6.000 € devono essere registrati alla banca dati REX per poter attestare l’origine preferenziale della merce tramite dichiarazione. Per spedizioni di importo fino a 6.000 € l’attestazione di origine può essere resa da qualsiasi esportatore.
Per semplificare le cose nel primo periodo successivo alla fine del periodo di transizione (visto che molte aziende ancora non hanno ottenuto il REX), l’Agenzia delle Dogane ha previsto che le aziende ancora sprovviste del codice REX ed in attesa di riceverlo, possano comunque rendere la dichiarazione di origine su fattura indicando il proprio codice EORI nonché l’indirizzo completo dell’esportatore nel campo “luogo e data”. Il codice EORI in Italia corrisponde al codice ISO “IT” seguito dal numero di partita IVA.
5) In che modo si ottiene l’iscrizione alla banca dati REX?
L’iscrizione al Sistema degli Esportatori Registrati (REX) si ottiene presentando domanda all’ufficio doganale territorialmente competente, compilando l’allegato 22-06 al Regolamento 2447/2015. L’ufficio delle dogane effettua un controllo formale dei requisiti e procede alla registrazione. In questo modo viene attribuito al richiedente lo status di esportatore registrato.
Dal 25 gennaio 2021 è disponibile anche il Portale dell’Operatore per il REX, per consentire la presentazione elettronica delle richieste di registrazione alla banca dati REX, secondo le modalità previste dalla Circolare n. 4/2021 emanata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli in data 20/01/2021.
Nella prima fase di l’utilizzo del Portale REX è facoltativo e alternativo alla domanda su carta.
6) È possibile rilasciare una dichiarazione di origine di lungo termine?
Si, è possibile rilasciare una dichiarazione di origine preferenziale di lungo termine per spedizioni multiple di prodotti identici nell’arco del periodo specificato nella dichiarazione di origine, che non può in ogni caso superare i 12 mesi. Il testo è disponibile all’ALLEGATO ORIG-4.
7) Posso rilasciare una dichiarazione di origine preferenziale se non ho a disposizione la dichiarazione del fornitore per i componenti e materiali impiegati nel processo produttivo?
Secondo le regole del diritto doganale unionale, un esportatore può rilasciare l’attestazione di origine solo sulla base delle informazioni circa il carattere originario dei materiali e dei componenti impiegati nel processo produttivo, rese dal fornitore tramite apposita dichiarazione (il cui testo è disponibile all’ALLEGATO ORIG-3).
Tuttavia, in considerazione della tardiva adozione dell’accordo TCA e delle tempistiche troppo ristrette concesse agli esportatori per procurarsi tale dichiarazione dai propri fornitori, si è deciso di concedere loro la possibilità di attestare l’origine preferenziale dei prodotti in base alle informazioni immediatamente disponibili, anche in assenza la dichiarazione del fornitore, che potrà essere ottenuta in un momento successivo alla spedizione. Questa procedura si applicherà transitoriamente fino alla fine del 2021.
8) Per quanto tempo devo conservare le prove dell’origine preferenziale dei prodotti spediti in UK?
L’art. ORIG.22 prevede che l’esportatore che abbia rilasciato un’attestazione di origine debba conservare, per un minimo di quattro anni dal rilascio dell’attestazione di origine, una copia dell’attestazione di origine e di tutte le altre registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l’acquisizione del carattere originario. Tali registrazioni possono essere conservate anche in formato elettronico.
9) Quali sono le conseguenze nel caso di una attestazione di origine preferenziale della merce non corrispondente al vero?
L’emissione di una falsa dichiarazione di origine preferenziale su fattura comporta anzitutto il recupero dei dazi dovuti e non pagati nel paese di importazione, con eventuali sanzioni. Ciò potrebbe incidere negativamente nel rapporto commerciale tra le parti.
Inoltre l’indicazione sul documento doganale di esportazione dell’origine preferenziale falsa costituirebbe per l’esportatore reato di falso in atto pubblico ai sensi dell’art. 483 del codice penale.
10) L’accordo TCA si applica anche agli scambi con l’Irlanda del Nord?
No, dal 01 gennaio 2021 i rapporti UE-Irlanda del Nord sono regolati dal Protocollo sull’Irlanda/Irlanda del Nord. Ai sensi del suddetto Protocollo, gli scambi di beni tra UE ed Irlanda del Nord continueranno ad essere regolate dal diritto doganale europeo, e quindi considerati acquisti o cessioni intra-unionali, senza necessità di formalità doganali.