Il tema dell’origine preferenziale rappresenta uno degli aspetti più delicati legati all’operatività dell’Accordo TCA siglato tra Regno Unito ed Unione Europea. Si tratta infatti di una prerogativa essenziale per permettere alle merci oggetto di scambio tra le parti di non essere assoggettate al dazio all’importazione.
Essa implica prima di tutto il controllo del rispetto delle regole di origine preferenziale da parte dell’esportatore: solo i prodotti in grado di rispondere ai requisiti previsti potranno godere del beneficio daziario.
Ma altrettanto importante è rispettare le prescrizioni relative alla prova dell’origine preferenziale. In particolare, una delle modalità previste dall’Accordo è l’autocertificazione dell’esportatore, mediante attestazione di origine da inserire in fattura o su altro documento destinato ad accompagnare la merce (vedi art. 56 e Allegato 7 del TCA ratificato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 30.04.21).
A questo proposito va ricordato che, a far data dal 01 gennaio 2022, è venuta meno l’agevolazione che per tutto il 2021 ha consentito agli esportatori di non dover preventivamente acquisire le c.d. dichiarazioni dei fornitori a supporto delle proprie dichiarazioni di origine preferenziale. Di conseguenza, essi devono ora essere in grado di dare prova del carattere preferenziale dichiarato anche con riferimento alle spedizioni effettuate nel 2021, pena il rischio di subire pesanti sanzioni in caso di controlli (che l’autorità può senz’altro eseguire anche su operazioni già concluse).
Altra agevolazione destinata a venir meno è quella che ha consentito agli esportatori non ancora provvisti dell’iscrizione al sistema REX (esportatore registrato) e nell’attesa di ottenerla, di riportare nella dichiarazione di origine preferenziale il proprio codice EORI anziché il codice REX. Diviene pertanto essenziale per le imprese esportatrici attivarsi per richiedere la registrazione al più presto, per non rischiare che i propri prodotti possano essere assoggettati al dazio al momento dell’importazione nel Regno Unito [si ricorda che per le esportazioni di valore non superiore a 6.000 euro l’attestazione di origine può essere apportata da qualsiasi esportatore, anche sprovvisto del REX].
Un’ultima segnalazione va fatta con riferimento ad una comunicazione che nelle scorse settimane il governo inglese ha trasmesso ai propri operatori economici, relativamente alla indicazione dell’origine della merce nelle dichiarazioni doganali di importazione. L’HMRC ha infatti precisato che dal 01 gennaio 2022 non risulta più possibile inserire nella dichiarazione import la generica dicitura “EU”, ma va necessariamente indicato per ogni articolo l’effettivo Paese di produzione/fabbricazione (in altre parole il made in - ad esempio IT, FR, DE ecc.), anche per finalità statistiche. Pertanto gli operatori inglesi avrebbero dovuto esortare la propria controparte europea a riportare questo ulteriore dato nella documentazione commerciale relativa all’esportazione.
Ciò che sta invece accadendo in questi giorni è che viene richiesto agli esportatori di modificare la dichiarazione di origine preferenziale, riportando ad esempio “Italia” anziché “Unione Europea” nell’attestazione su fattura. Questa richiesta, frutto probabilmente di una errata interpretazione della comunicazione effettuata dal governo inglese, non può tuttavia trovare legittimo accoglimento: è l’Unione Europea in quanto tale ad aver concluso l’accordo sull’origine preferenziale con il Regno Unito (rientrando tale attività nel novero delle sue competenze esclusive). Come precisa anche L’Allegato 7 all’Accordo TCA, può essere indicato solo “Regno Unito” o “Unione” nel testo della dichiarazione: qualsiasi emendamento unilaterale alla regola si porrebbe contro il diritto dei trattati.
Per accogliere le istanze dei clienti inglesi è consigliabile quindi inserire, con dicitura separata, l’indicazione della “country of origin” (Stato Membro di produzione/fabbricazione).
Ad esempio:
articolo ABC – country of origin FR
articolo XYZ – country of origin DE