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PPWR 2025/40: dal 12 agosto 2026 cambia la disciplina europea degli imballaggi
August 6, 2026
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Il Regolamento (UE) 2025/40, noto come Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), rappresenta una delle più importanti riforme europee in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio. Pubblicato il 22 gennaio 2025 e applicabile dal 12 agosto 2026, sostituisce integralmente la Direttiva 94/62/CE introducendo un quadro normativo uniforme in tutti gli Stati membri.

Obiettivi del nuovo Regolamento

L’obiettivo principale del PPWR è ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi attraverso requisiti armonizzati relativi a progettazione, riciclabilità, etichettatura, riutilizzo, gestione del fine vita e responsabilità degli operatori economici. Il regolamento interessa l’intero ciclo di vita dell’imballaggio e coinvolge tutte le imprese che immettono sul mercato prodotti confezionati. È importante tenere presente che le prescrizioni contenute nella nuova normativa non saranno tutte immediatamente applicabili: è prevista infatti una implementazione progressiva, le cui scadenze sono scandite nell’arco dei prossimi anni.

Che cosa si intende per imballaggio

La definizione comprende qualsiasi articolo destinato a contenere, proteggere, movimentare, consegnare o presentare un prodotto. Rientrano nel campo di applicazione imballaggi primari, secondari e terziari, componenti accessori, imballaggi di servizio, imballaggi monouso riempiti nel punto vendita, capsule e cialde per bevande e prodotti analoghi.

Gli operatori coinvolti

Il PPWR attribuisce specifiche responsabilità a fabbricanti, importatori, distributori, fornitori di servizi logistici e produttori ai fini della responsabilità estesa del produttore (EPR). Ogni impresa deve individuare correttamente il proprio ruolo nella filiera per comprendere gli obblighi applicabili.

OPERATORE RUOLO OBBLIGHI PRINCIPALI
Fabbricante (manufacturer) Produce o fa produrre l’imballaggio con il proprio nome o marchio Valutazione conformità, documentazione tecnica, dichiarazione UE di conformità, conservazione della documentazione
Importatore Immette per la prima volta sul mercato imballaggi provenienti da Paesi terzi Verifica conformità, etichettatura e documentazione; indicazione sull’imballaggio del proprio nome, marchio e recapito postale (anche tramite QR code); conservazione documentazione
Distributore Soggetto (diverso dal fabbricante e dall’importatore) che mette a disposizione gli imballaggi sul mercato Controllo registrazione EPR del produttore; verifica etichettatura; garanzia della corretta gestione logistica dell’imballaggio.
Fornitore di Servizi di logistica Trasporto, deposito e movimentazione degli imballaggi e dei prodotti imballati Garanzia che le attività svolte non compromettano la conformità degli imballaggi.
Produttore (producer) Soggetto che mette per la prima volta a disposizione gli imballaggi o i prodotti imballati nel territorio dello Stato membro in cui l’imballaggio è destinato a diventare rifiuto Rispetto degli adempimenti connessi alla responsabilità estesa del produttore (EPR): in particolare, iscrizione nel registro nazionale previsto dal Regolamento (in Italia il RENAP, sotto la supervisione del MASE).

Focus sugli importatori

Gli importatori devono verificare che il produttore abbia completato la procedura di valutazione della conformità, indicare il proprio nome e recapito sull’imballaggio (eventualmente anche tramite l’uso di un QR Code), conservare la documentazione per 5 anni (imballaggi monouso) o 10 anni (riutilizzabili) e garantire che stoccaggio e trasporto non pregiudichino la conformità alla normativa PPWR.

Gli obblighi in vigore dal 12 agosto 2026

Tra gli adempimenti immediatamente applicabili figurano il rispetto dei limiti sui metalli pesanti, gli obblighi relativi ai PFAS negli imballaggi destinati al contatto con alimenti e la predisposizione della dichiarazione di conformità UE da parte del fabbricante.

Per gli imballaggi alimentari, il regolamento introduce limiti stringenti per le sostanze PFAS. Le aziende dovranno quindi verificare accuratamente la composizione dei materiali e raccogliere adeguate evidenze tecniche a supporto della conformità.

La Dichiarazione di Conformità UE

La dichiarazione di conformità rappresenta il documento centrale del nuovo sistema. Deve essere basata su una documentazione tecnica che includa descrizione dell’imballaggio, materiali utilizzati, norme tecniche applicate, valutazioni effettuate e prove a supporto della conformità. Il documento dovrà essere aggiornato in funzione delle future prescrizioni del regolamento.

Un percorso che proseguirà fino al 2040

Il 12 agosto 2026 costituisce solo la prima fase di implementazione. Negli anni successivi entreranno progressivamente in vigore ulteriori misure relative all’etichettatura armonizzata, ai criteri europei di progettazione per il riciclo, agli obblighi di contenuto minimo di plastica riciclata e agli obiettivi di riutilizzo per numerose categorie di imballaggi.

Conclusioni

Il PPWR non introduce un semplice adempimento normativo, ma un nuovo approccio alla gestione degli imballaggi lungo l’intera filiera. Le imprese dovrebbero avviare fin da subito una mappatura dei propri imballaggi, verificare la documentazione disponibile, riesaminare i rapporti con i fornitori e predisporre procedure interne adeguate. Un percorso di preparazione tempestivo consentirà di ridurre i rischi di non conformità e trasformare la compliance ambientale in un vantaggio competitivo. A questo proposito, è utile ricordare che sono state di recente aggiornate le Frequently Asked Questions della Commissione.

 

Giulia Cicheri