Con la Circolare n. 23/2023 del 17 Novembre 2023 l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha inteso chiarire le modalità applicative dell’art. 194 CDU, in particolare per il caso in cui la dichiarazione presentata alla dogana sia oggetto di una verifica che non possa essere ultimata in termini ragionevoli, ma al contempo la presenza delle merci oggetto di tale dichiarazione non risulti più necessaria ai fini del perfezionamento dei controlli.
Ciò che viene sottolineato nella circolare è prima di tutto il fatto che il funzionario doganale non abbia piena discrezionalità nell’esecuzione dei controlli, ma risulti INDIRIZZATO dai profili di rischio evidenziati dal Circuito Doganale dei Controlli (che non devono in alcun caso essere condivisi con gli operatori economici), e VINCOLATO in ordine alla TIPOLOGIA di controllo da eseguire (controllo documentale CD, controllo scanner CS o visita merce VM).
In quali casi, nell’ambito dell’esecuzione dei controlli selezionati, il funzionario è legittimato a trattenere la merce?
Sicuramente nel caso in cui le autorità doganali nutrano dubbi in ordine alla applicabilità di RESTRIZIONI o DIVIETI, e a tali dubbi non sia possibile dare risposta se non al termine dei controlli intrapresi (vedi art. 245 RE 2447/2015).
In queste ipotesi, i dubbi che possono giustificare il mancato svincolo devono necessariamente essere correlati a quanto espressamente evidenziato nel profilo di rischio, oppure basarsi su fatti concretamente constatati al momento della verifica, in relazione alla documentazione esaminata e/o alla merce visitata (dei quali va fatta menzione nel provvedimento di diniego, pena l’impugnabilità dello stesso). In mancanza di questi presupposti non vi può essere motivazione a supporto del diniego di svincolo, che quindi può essere concesso ai sensi dell’art. 194 CDU.
Nei casi in cui lo svincolo non possa essere accordato e tenuto conto dei costi di magazzinaggio che l’operatore economico deve sostenere in attesa dei risultati degli accertamenti in corso, si invita l’Agenzia a valutare l’opportunità di utilizzare, qualora ne ricorrano i presupposti, la procedura prevista per le bollette di cauzione A20, e cioè procedere alla sospensione dello svincolo con contestuale affidamento alla parte della merce.
Importante è tenere presente che tanto la sospensione dello svincolo tramite bolletta A20 quanto la concessione dello svincolo ex articolo 194 CDU sono condizionate alla presentazione di una RICHIESTA FORMALE del dichiarante.
Al di là dell’applicazione dell’art. 245 RE (riferito a divieti e restrizioni), potrebbero sussistere elementi atti a far ipotizzare un importo di dazi effettivamente dovuti superiore a quelli indicati dall’operatore nella dichiarazione doganale. In questo caso lo svicolo della merce può essere concesso prima della conclusione dei controlli, ma a condizione che vengano pagati i diritti o costituita una garanzia a copertura dell’obbligazione potenziale.
Un altro concetto fondamentale sottolineato nella circolare è rappresentato dai limiti alla discrezionalità del funzionario nell’elevare il tipo di controllo selezionato: partendo dal presupposto che un controllo automatizzato CA, in quanto tale, non rientra nella sfera di tale discrezionalità, è prevista la possibilità di passare dal controllo documentale CD selezionato ad un controllo radiogeno CS (qualora in uso alla dogana) o, come più spesso accade, al controllo fisico delle merci VM.
Ma il funzionario, per poter innalzare il profilo di controllo, deve prima effettuare la verifica documentale prescritta e SOLO SE da tale verifica emergano dei profili CONCRETI di rischio o elementi di incongruenza, oppure se l’Agenzia sia a conoscenza di ulteriori elementi di rischio a livello locale, procederà in tal senso.
Per evitare un esercizio arbitrario della discrezionalità da parte del singolo addetto al controllo è previsto che l’elevazione sia subordinata alla preventiva autorizzazione di un superiore gerarchico (ad esempio un Responsabile di Sezione o di Reparto), al quale va presentata richiesta motivata, ancorché tramite mail.
Infine è importante il richiamo all’utilizzo dei “Report Soggetto Negativo al Controllo” RSNC. Attraverso di essi è possibile inserire nel Circuito Doganale di Controllo con profili soggettivi correttivi quegli operatori economici non AEO che siano stati più volte controllati con esito negativo (anche in rapporto al volume e al valore delle operazioni).
Ciò consente un abbattimento dei controlli determinati dai profili oggettivi su tali operatori economici, evitando così l’impiego di risorse per la verifica di profili di rischio in concreto non sussistenti e contribuendo all’aggiornamento del CDC.
Per concludere, rimane indefinito il concetto di termine ragionevole per la conclusione dei controlli, che rappresenta uno dei presupposti fondamentali per la concessione dello svincolo ai sensi dell’articolo 194 CDU. In assenza di indicazioni precise, si potrebbe far riferimento ai termini previsti dall’art. 20 DL n. 169/2016 (un’ora per il controllo documentale e 5 ore per il controllo fisico delle merci).
Giulia Cicheri