Con il XII° pacchetto sanzionatorio nei confronti della Russia è stato introdotto nel regolamento (UE) n. 833/2014 il nuovo articolo 12 octies, che prevede una importante novità a carico degli esportatori di determinati prodotti a vario titolo coinvolti nell’azione militare dell’esercito russo in Ucraina.
Si tratta dell’obbligo di predisporre specifiche previsioni contrattuali che vietino ai propri clienti la riesportazione di tali beni in Russia o per un uso in Russia (la c.d. “clausola no Russia”). La clausola riguarda i prodotti vietati utilizzati nei sistemi militari russi rinvenuti sul campo di battaglia in Ucraina o critici per lo sviluppo, la produzione o l'uso di tali sistemi militari russi, nonché i beni e le armi del settore aeronautico.
Il nuovo obbligo coinvolge la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso qualsiasi destinazione extra-UE, eccezion fatta per i Paesi partner elencati all’allegato VIII (attualmente solo Norvegia e Svizzera, ma è probabile un allargamento ad altri Paesi like minded).
Ma quali sono i beni e le tecnologie assoggettati a tale nuovo obbligo?
Sicuramente le armi da fuoco e munizioni elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, nonché quelle richiamate all’allegato XXXV del regolamento (UE) n. 833/2014; a queste vanno aggiunte le merci elencate nell’allegato XI (adatte all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale) e XX (carboturbi e gli additivi per carburanti).
Ma, soprattutto, vanno richiamati i “prodotti comuni ad alta priorità” elencati nel nuovo allegato quaranta (XL): si tratta di merci di larghissimo uso comune quali ad esempio circuiti integrati elettronici (comprese le memorie), convertitori statici, cuscinetti a sfere e rulli, spine e prese di corrente per una tensione uguale o inferiore a 1000 V, strumenti e apparecchi di misura e controllo e tanti altri. I prodotti sono individuati all’interno dell’allegato tramite codice doganale a 6 cifre, perciò ancora una volta va ribadita l’estrema rilevanza di una corretta classificazione della merce.
Il divieto di riesportazione dovrà obbligatoriamente risultare dalle pattuizioni contrattuali a decorrere dal 20 marzo 2024, ma è fatta salva l’esecuzione fino al 20 dicembre 2024 dei contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023. Tali pattuizioni contrattuali dovranno anche includere “rimedi adeguati” per il caso di violazione dell’obbligo di riesportazione (violazione che dovrà essere immediatamente segnalata dall’esportatore all’autorità competente dello Stato membro in cui egli è stabilito).
Sugli Stati membri ricadono obblighi di reciproca informazione, nonché di segnalazione alla Commissione, riguardo a casi individuati di violazione o elusione degli obblighi contrattuali sopra citati.
L’articolo 12 octies comporta una rinnovata due diligence, in particolare a carico di quegli esportatori che lavorano abitualmente su conferma d’ordine o sulla base di pattuizioni concluse via mail: per essi sarà fondamentale adeguarsi alle nuove previsioni predisponendo specifiche clausole contrattuali espresse, da produrre alle autorità competenti in caso di controllo (per non incorrere nelle pesanti conseguenze previste per la violazione di una misura restrittiva unionale).
A questo scopo, e in generale per una miglior comprensione e applicazione del XII° pacchetto sanzionatorio, si attendono le FAQ della Commissione aggiornate nonché la nuova versione consolidata del regolamento (UE) n. 833/2014, le cui previsioni appaiono quantomai caotiche e difficili da coordinare alla luce delle numerose modifiche ed integrazioni e delle diverse versioni linguistiche.
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Giulia Cicheri