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EUDR: domande e risposte
March 5, 2025
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A quali prodotti si applica il Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR)? 

Il regolamento si applica a due categorie di prodotti: 

  • le “materie prime interessate” ossia bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno 
  • i “prodotti interessati” ossia i prodotti elencati nell’allegato I che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando le materie prime interessate (tra queste ritroviamo ad esempio cuoi e pelli di bovini, cioccolata e preparazioni alimentari che la contengono, caffè, pneumatici, lavori di gomma, pannelli di fibre di legno, mobili di legno, libri e prodotti per la stampa di carta non riciclata)

A quali condizioni è possibile importare o esportare tali prodotti?

Per poter importare o esportare i prodotti interessati è necessario che essi: 

  • siano a deforestazione zero 
  • siano stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di origine 
  • siano stati oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza 

Per provare che i prodotti rispettino tutte queste condizioni, gli operatori dovranno esercitare la dovuta diligenza ai sensi dell’art. 8 del regolamento prima di immetterli sul mercato o esportarli.  

L’estensione degli obblighi di dovuta diligenza varia a seconda che l’operatore sia o meno una piccola o media impresa (PMI). 

Quando entra in vigore il Regolamento EUDR? 

Il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 9 giugno 2023 ed è entrato in vigore il 29 giugno 2023. Tuttavia alcune norme elencate all’art. 38 paragrafo 2 saranno applicabili a partire dal 30 dicembre 2024 in generale (periodo transitorio di 18 mesi) e dal 30 giugno 2025 per le piccole e medie imprese (periodo transitorio di 24 mesi).  

Le piccole e medie imprese che commercializzano i prodotti di legno ai quali si applica il Regolamento UE 995/2020 (EUTR) sono escluse da tale proroga: per esse vale il termine del 30 dicembre 2024. 

Agli articoli in legno assoggettati al regolamento EUTR che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 ed immessi sul mercato a partire dal 30/12/2024, continueranno ad applicarsi le disposizioni di tale regolamento fino al 31/12/2027. Dopodiché si applicherà anche ad essi il regolamento 2023/1115 (EUDR). 

Sono previste esenzioni in base alla quantità o al valore? 

Non esiste una soglia di volume o valore di una materia prima o di un prodotto interessato, anche all’interno di prodotti trasformati, al di sotto della quale il regolamento non si applica. 

Esiste una esclusione per le merci prodotte interamente a partire da materiali che hanno contemplato il loro ciclo di vita e che altrimenti sarebbero stati smaltiti come rifiuti (materiali riciclati). 

Sono esclusi anche i prodotti che non sono scambiati nell’ambito di una attività commerciale.

Come va compilata una dichiarazione di dovuta diligenza? 

Le informazioni da includere nella dichiarazione di dovuta diligenza richiesta conformemente all’art. 4, paragrafo 2 del regolamento EUDR sono elencate nell’allegato II. Tra queste, particolarmente critica risulta essere la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime interessate. 

La dichiarazione andrà trasmessa al sistema di informazione che la Commissione Europea dovrà istituire entro il 30 dicembre 2024 e al quale gli operatori saranno tenuti a registrarsi. 

Cosa succede se, a partire dal 30 dicembre 2024, non sarà disponibile una dichiarazione di dovuta diligenza per i casi in cui essa risulta necessaria? 

Per poter validamente trasmettere una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o di esportazione sarà necessario inserire al suo interno un apposito codice TARIC (C716) con il quale si attesta all’autorità doganale che l’operatore è in possesso della dichiarazione di dovuta diligenza.  

Di conseguenza, qualora non sia possibile inserire il codice C716 (oppure un altro codice previsto in corrispondenza di una legittima deroga o esenzione) la dichiarazione doganale non potrà essere trasmessa.