Il regolamento si applica a due categorie di prodotti:
Per poter importare o esportare i prodotti interessati è necessario che essi:
Per provare che i prodotti rispettino tutte queste condizioni, gli operatori dovranno esercitare la dovuta diligenza ai sensi dell’art. 8 del regolamento prima di immetterli sul mercato o esportarli.
L’estensione degli obblighi di dovuta diligenza varia a seconda che l’operatore sia o meno una piccola o media impresa (PMI).
Il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 9 giugno 2023 ed è entrato in vigore il 29 giugno 2023. Tuttavia alcune norme elencate all’art. 38 paragrafo 2 saranno applicabili a partire dal 30 dicembre 2024 in generale (periodo transitorio di 18 mesi) e dal 30 giugno 2025 per le piccole e medie imprese (periodo transitorio di 24 mesi).
Le piccole e medie imprese che commercializzano i prodotti di legno ai quali si applica il Regolamento UE 995/2020 (EUTR) sono escluse da tale proroga: per esse vale il termine del 30 dicembre 2024.
Agli articoli in legno assoggettati al regolamento EUTR che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 ed immessi sul mercato a partire dal 30/12/2024, continueranno ad applicarsi le disposizioni di tale regolamento fino al 31/12/2027. Dopodiché si applicherà anche ad essi il regolamento 2023/1115 (EUDR).
Non esiste una soglia di volume o valore di una materia prima o di un prodotto interessato, anche all’interno di prodotti trasformati, al di sotto della quale il regolamento non si applica.
Esiste una esclusione per le merci prodotte interamente a partire da materiali che hanno contemplato il loro ciclo di vita e che altrimenti sarebbero stati smaltiti come rifiuti (materiali riciclati).
Sono esclusi anche i prodotti che non sono scambiati nell’ambito di una attività commerciale.
Le informazioni da includere nella dichiarazione di dovuta diligenza richiesta conformemente all’art. 4, paragrafo 2 del regolamento EUDR sono elencate nell’allegato II. Tra queste, particolarmente critica risulta essere la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime interessate.
La dichiarazione andrà trasmessa al sistema di informazione che la Commissione Europea dovrà istituire entro il 30 dicembre 2024 e al quale gli operatori saranno tenuti a registrarsi.
Per poter validamente trasmettere una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o di esportazione sarà necessario inserire al suo interno un apposito codice TARIC (C716) con il quale si attesta all’autorità doganale che l’operatore è in possesso della dichiarazione di dovuta diligenza.
Di conseguenza, qualora non sia possibile inserire il codice C716 (oppure un altro codice previsto in corrispondenza di una legittima deroga o esenzione) la dichiarazione doganale non potrà essere trasmessa.