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Nuove norme in materia di sorveglianza radiometrica ad aggiornamento dell’elenco dei beni sottoposti al relativo obbligo
Nuove norme in materia di sorveglianza radiometrica ad aggiornamento dell’elenco dei beni sottoposti al relativo obbligo
Settembre 17, 2020
Il 27 agosto è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020, con il quale l’Italia ha recepito (seppur tardivamente) la direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti, abrogando una serie di direttive precedenti in materia.
All’interno del decreto sono contenute anche alcune norme rilevanti in tema di obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica su determinati materiali metallici (semilavorati, rottami ecc.). Lo scopo di questa procedura è quello di intercettare l’eventuale indebita presenza di elementi radioattivi prima che tali materiali possano essere sottoposti a fusione (rottami) o a successive lavorazioni antecedenti alla immissione in consumo (semilavorati). Purtroppo già in passato si sono verificati casi in cui la presenza (dolosa o colposa) di sostanze radioattive nei materiali metallici si è tradotta in un pericolo di contaminazione per i lavoratori, la popolazione e l’ambiente.
L’art. 72 del Decreto Legislativo n. 101 specifica quali sono i soggetti sottoposti all’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica (ossia i “soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta o deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici”). L’ allegato XIX del Decreto specifica le modalità di effettuazione della sorveglianza radiometrica (art. 3) e le caratteristiche dell’attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica che deve essere rilasciata da qualificati esperti di radioprotezione e allegata alla dichiarazione doganale di importazione ai sensi dell’art. 72 comma 2 del Decreto stesso (art. 4). Inoltre contiene l’Allegato 2 (vedi link), che elenca tutti i prodotti oggetto di sorveglianza radiometrica, distinti in base al codice di Nomenclatura Combinata. Queste nuove norme saranno applicabili a partire dal 25/12/2020, e solo nel caso in cui non venga nel frattempo emanato il decreto attuativo previsto dall’art. 72 comma 3 del Decreto Legislativo n. 101 del 2020. Dunque, fino al 25/12/2020 si continuerà ad applicare la “vecchia” normativa ed il “vecchio” elenco del Decreto Legislativo n. 100 del 2011.
Si tratta in ogni caso di procedure che sono idonee ad incidere sulle tempistiche e le modalità di importazione dei materiali metallici contenuti in tale elenco, pertanto devono essere conosciute ed adeguatamente pianificate.