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Le prove di uscita della merce nella cessione all’esportazione
Luglio 15, 2021
Ai fini della non imponibilità IVA di una cessione all’esportazione ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 633/1972, un presupposto fondamentale è costituito dalla prova di uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione Europea. Normalmente questa prova è data dal messaggio telematico “risultati di uscita” che l’ufficio doganale di uscita invia alla dogana di esportazione (ossia quella che ha emesso il Documento di Accompagnamento delle Esportazioni - DAE) una volta concluse le formalità relative al trasferimento della merce al di fuori dai confini unionali. Non basta quindi la sola emissione del documento doganale per assicurare al venditore che all’operazione non venga applicata l’IVA, ma è necessario interrogare il sistema informatico (Agenzia delle dogane e dei Monopoli - Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)), digitare gli estremi dell’MRN – Movement Reference Number e verificare l’appuramento dell’operazione. Può tuttavia accadere che sia necessario ricorrere ad altri strumenti per provare l’effettiva uscita delle merci, qualora ciò non risulti dalla interrogazione del sistema informatico. In questi casi entra in gioco il sistema delle prove alternative di uscita delle merci (Articolo 335 – Regolamento UE di esecuzione n. 2447/2015). In particolare tale sistema viene attivato allorquando, trascorsi 90 giorni dallo svincolo delle merci, l’ufficio di partenza non abbia ancora ricevuto il messaggio “risultati di uscita”, configurandosi in questo caso una “esportazione scaduta”. Questa circostanza può verificarsi per diverse ragioni, del tutto indipendenti dalla correttezza e completezza della compilazione del DAE da parte dell’esportatore o del suo rappresentante in dogana. A norma dell’art. 335 del Regolamento UE di esecuzione n. 2447/2015 la prova dell’effettiva uscita della merce da parte dell’esportatore può essere fornita mediante uno dei seguenti documenti o mediante una combinazione degli stessi: 1) una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale dell’Unione; 2) la prova del pagamento; 3) la fattura; 4) la bolla di consegna; 5) un documento firmato o autenticato dall’operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale dell’Unione; 6) un documento trattato dall’autorità doganale di uno Stato membro o di un paese terzo, in conformità delle norme e delle procedure applicabili in tale Stato o paese; 7) le scritture degli operatori economici relative alle merci fornite a navi, aeromobili o impianti offshore L’istanza per la chiusura amministrativa dell’operazione va presentata alla dogana competente tramite PEC. La presentazione tempestiva delle prove alternative (su iniziativa del cedente o a seguito di procedura di ricerca attivata dalla dogana) è un adempimento fondamentale che il venditore deve aver cura di adempiere nel proprio interesse, indipendentemente dal termine di resa Incoterms ® impiegato. Qualora infatti, dopo 150 giorni dallo svincolo delle merci per l’esportazione e pur essendo stata attivata la procedura di ricerca, non sia stata acquisita la prova di uscita della merce dal territorio unionale, la dogana di partenza può procedere all’annullamento della dichiarazione di esportazione, con quel che ne consegue sotto il profilo fiscale (applicazione dell’IVA più sanzioni).