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Regole di origine PEM rivedute: una opportunità per le imprese
Settembre 10, 2021
Dal 1° Settembre sono applicabili le c.d. “Regole Transitorie PEM”, ossia un insieme di regole di origine alternative a quelle già in vigore tra i Paesi aderenti alla Convenzione regionale sulle norme di origine Paneuromediterranee. Tali regole hanno natura transitoria e si applicano su base bilaterale ai rapporti commerciali tra Ue e Albania, Isole Faroe, Georgia, Islanda, Giordania, Palestina, Norvegia, Svizzera e sono parte di un più ampio processo di revisione della Convenzione PEM. Lo scopo è quello di incentivare e semplificare ulteriormente gli scambi tra i Paesi dell’area geografica interessata, promuovendo lo sviluppo economico e la creazione di supply chain integrate, sfruttando la possibilità di una riduzione o esenzione dai dazi. È bene sottolineare che l’applicazione delle nuove regole non è un obbligo ma una opportunità per le imprese, che sono chiamate ad effettuare una attenta analisi dei possibili benefici per valutare se richiedere un trattamento preferenziale sulla base di tali norme riviste, o se continuare ad applicare le attuali regole della Convenzione PEM. La scelta di applicare le regole di origine transitorie comporta che esportatore ed importatore rispettino entrambi, nei propri territori, le condizioni per l’utilizzo delle norme alternative alla Convenzione PEM, comprese le previsioni in tema di prova dell’origine preferenziale. Di seguito riportiamo in sintesi le principali novità: 1) norme di origine più moderne, semplificate e flessibili (ad esempio in tema di cumulo, separazione contabile, valore aggiunto locale ecc.) 2) eliminazione del principio generale del “no duty drawback”, con la possibilità di ottenere la restituzione dei dazi versati per la maggior parte dei materiali non originari importati, utilizzati nella fabbricazione di prodotti successivamente esportati 3) aumento della percentuale di tolleranza riferita ai materiali non originari dal 10 al 15% 4) eliminazione del certificato EUR.MED, con la possibilità di dimostrare l’origine preferenziale attraverso un certificato EUR 1 o una dichiarazione di origine rilasciata su fattura. È anche ammessa la possibilità per le parti contraenti di sostituire i certificati di origine con attestati di origine da parte di esportatori registrati (c.d. sistema REX) e di rilasciare e/o presentare prove di origine in formato elettronico. Il periodo di validità delle prove di origine passa da 4 a 6 mesi. A livello nazionale è intervenuta sul tema l’ADM, introducendo in TARIC due nuovi codici da utilizzare quando le prove di origine sono rilasciate ai sensi delle regole di origine transitorie. Anche le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni dei fornitori dovranno essere opportunamente aggiornate (vedi Avviso allegato). Per approfondimenti, scrivere a [email protected]