L’accordo di libero scambio UE – Singapore è entrato in vigore nel 2019, con l’obiettivo di liberalizzare ed agevolare il commercio e gli investimenti tra le parti, nonché la promozione di un vincolo economico più stretto.
In particolare, il protocollo 1 contiene le definizioni di “prodotti originari” e le regole relative alla determinazione del carattere originario degli stessi.
Per quanto riguarda le prove di origine, l’accordo prevede la presentazione di una “dichiarazione di origine” sulla fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in modo sufficientemente chiaro da consentirne l’identificazione.
In base a quanto previsto dall’Agenzia delle Dogane con noto protocollo n° 207934/RU del 10 dicembre 2019, la dichiarazione di origine per le spedizioni di valore inferiore o uguale a 6.000 € può essere rilasciata da qualsiasi esportatore unionale, a prescindere dal possesso di una autorizzazione. Per le spedizioni destinate a Singapore di valore superiore a 6.000 € poteva essere rilasciata soltanto da un “esportatore autorizzato”.
Dal 1° gennaio 2023 è in vigore la decisione n° 1/2022 del Comitato doganale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e la Repubblica di Singapore del 20 dicembre 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie C.
Tale decisione, tra l’altro, ha comportato un cambiamento proprio nella modalità di richiesta di applicazione del trattamento tariffario preferenziale, sostituendo il sistema degli “esportatori autorizzati” con quello degli “esportatori registrati”.
Pertanto gli operatori economici europei che intendono esportare a Singapore e non hanno ancora ottenuto lo status di esportatori registrati, dovranno presentare l’apposita istanza attraverso il Portale REX disponibile nell’EU Customs Trader Portal, secondo le procedure previste dalla Circolare ADM n° 4/2021. In mancanza di valida registrazione, i loro prodotti non potranno beneficiare della agevolazione daziaria una volta presentati in dogana a destino.
Per coloro che invece avevano già ottenuto precedentemente lo status, non saranno necessari ulteriori adempimenti poiché la registrazione si estende automaticamente ai Paesi di nuova adesione al sistema REX.
Resta sempre la possibilità per qualsiasi operatore unionale di attestare l’origine preferenziale per le spedizioni di valore inferiore ai 6.000 €.
Infine, per agevolare la transizione al nuovo sistema, la decisione prevede un “periodo di grazia” fino al 31 marzo 2023 durante il quale le dogane di Singapore continueranno ad accettare le dichiarazioni di origine compilate dagli esportatori autorizzati dell’Unione Europea.