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Integrazione in TARIC del regolamento REACH
Marzo 6, 2023

Il c.d. “regolamento REACH” (Regolamento CE 1907/2008 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione di sostanze chimiche) rappresenta un importante punto di riferimento per la tutela della salute umana e per l’ambiente.

La normativa prevede una serie di obblighi e restrizioni allo scopo di monitorare, limitare ed eventualmente vietare l’introduzione o l’impiego di una serie di sostanze chimiche ritenute pericolose (in quanto tali o presenti in miscele e articoli), a seconda del profilo di rischio ad esse associato.

In considerazione di ciò, i Servizi della Commissione Europea hanno provveduto ad implementare la TARIC con specifici codici, in un primo momento con riferimento alle sole sostanze per le quali l’immissione sul mercato è subordinata al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalla Commissione stessa (Cfr. Titolo VII-Allegato XIV Reg. c.d. “REACH”) ed ora anche con riguardo alle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Cfr. Titolo VIII- Allegato XVII Reg. c.d. “REACH”). Queste sostanze sono vietate se non conformi alle condizioni stabilite nella colonna 2 dell’allegato stesso.

Riportiamo quindi l’avviso di ADM del 28/02/2023, ad integrazione di quanto già diramato con TAR 2023-011, prot.78607/RU. È fondamentale analizzarlo con la massima attenzione prima di compilare eventuali dichiarazioni di libera esportazione, per non rischiare di commettere errori nella compilazione del documento doganale che (vale sempre la pena ricordarlo) è un atto dotato di pubblica fede.

Ricordiamo inoltre che il regolamento REACH si applica a tutte le sostanze chimiche: sia quelle impiegate nell’ambito dei processi industriali che quelle di uso quotidiano quali prodotti per la pulizia, vernici, colle ecc.; alcune sostanze poi sono presenti in articoli quali indumenti, giocattoli, elettrodomestici, mobili e molti altri.

In definitiva è concreto il rischio che siano soggette alle previsioni di questo regolamento anche aziende che potrebbero non ritenersi direttamente coinvolte nell’uso delle sostanze chimiche ristrette, ecco perché è fondamentale avere consapevolezza dell’argomento.

Per approfondimenti contattateci: [email protected]